IL NOSTRO STATUTO

Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita, ai sensi del D. Lgs. N°117 del 3 luglio 2017, con sede in PREDAPPIO, presso la residenza Municipale, Piazza Sant’Antonio n°3, l’Associazione di volontariato non riconosciuta denominata “PROTEZIONE CIVILE PREDAPPIO ODV” (d'ora in avanti Associazione).

Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifiche statutarie, ma solo l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

2. La struttura dell'Associazione è ispirata a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione dei soci alla vita associativa.

3. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato; essa può essere anticipatamente sciolta a norma del presente Statuto.

4. L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 117/2017.

Art. 2 Scopi e finalità

1. L'Associazione opera nel volontariato, inteso come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo principalmente a favore di soggetti terzi nell'ambito della Protezione Civile.

2. E’ una libera espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile, ambientale e culturale, nel rispetto delle leggi e degli strumenti della programmazione europea, nazionale, regionale e locale.

3. Per la realizzazione dei propri scopi l'Associazione dichiara che il proprio metodo di lavoro primario sarà quello della collaborazione e del coinvolgimento di tutte le altre associazioni e realtà di volontariato presenti sul territorio, senza distinzione.

4. L'Associazione si prefigge lo scopo di salvaguardare: la popolazione, territorio e l'ambiente.

5. In particolare, per la realizzazione dello scopo e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere in maniera autonoma o in collaborazione con altre Associazioni o soggetti pubblici o privati che condividono i medesimi scopi dell'Associazione, le seguenti attività:

a) Salvaguardare la popolazione civile ed il territorio attraverso forme di collaborazione con le Autorità e gli Enti competenti;

b) Sviluppare e potenziare la Protezione Civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225 e successive modificazioni (attività alla lettera y dell’art. 5, comma 1, del D.Leg. 117/2017;

c) Promuovere la preparazione dei soci attivi con iniziative di formazione, studio, dibattito ed addestramento nel pieno rispetto dell'autonomia decisionale;

d) Promuovere la cultura del volontariato di Protezione Civile attraverso manifestazioni: culturali, didattiche, scientifiche, sportive e ricreative con particolare riferimento alle nuove generazioni;

e) Effettuare attività nell'ambito del Comune di Predappio e se richiesto, anche a livello intercomunale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, collaborando con le autorità competenti e gli enti preposti a tali compiti nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti;

f) Ogni altra attività rientrante nelle finalità dell'Associazione;

g) Attività diverse da quelle dalle precedenti, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali.

6. Le attività di cui al comma 5 sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni gratuite e volontarie fornite dai propri aderenti.

7. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese documentate effettivamente sostenute per l'attività prestata entro limiti preventivamente stabiliti dal l'Associazione stessa.

8. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di socio.

9. L'Associazione provvede ad assicurare gli aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 3 Membri dell'Associazione

1. Il numero degli aderenti e’ illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente Statuto.

2. I soci sono suddivisi in volontari ordinari e sostenitori.

3. I soci volontari ordinari possono assumere ruoli operativi previo accertamento dei requisiti previsti dal Regolamento regionale in materia di volontariato di Protezione Civile dell'Emilia Romagna.

4. I soci sostenitori sono esclusi dagli obblighi formativi di cui al Regolamento regionale.

5. E’ prevista la sezione del soci i volontari minorenni con eta’ non inferiore ai 14 anni la cui adesione è subordinata al consenso di chi ne esercita la potestà. I soci volontari minorenni non possono assumere compiti operativi propri dei soci volontari ordinari; sono consentiti compiti di collaborazione purché sia compatibile con le finalità dell'associazione e la loro minore età.

Art. 4 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1. L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione d'apposita domanda da parte degli interessati.

2. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

3. Sull'eventuale reiezione di domande di ammissione, sempre motivata e da comunicare all'interessato entro 60 giorni, è ammesso appello all'Assemblea dei soci entro 30 giorni. L'Assemblea, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

4. La qualità di socio si perde:

a) per recesso;

b) per mancato versamento della quota associativa annuale entro il termine stabilito dal Consiglio (previa diffida ad ottemperare con relativo termine e salva diversa e motivata determinazione dello stesso Consiglio);

c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;

e) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione;

f) per decesso.

5. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione ed ha effetto a partire dalla annotazione sul libro soci; il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

6. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 5 Doveri e diritti degli associati

1. I soci sono obbligati:

- ad osservare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi;

- a mantenere sempre un comportamento compatibile con gli scopi e le finalità dell'Associazione;

- a versare la quota associativa annuale;

- a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito;

- a conservare ed utilizzare nel migliore dei modi le attrezzature, il materiale, l'abbigliamento ed i simboli identificativi dell'Associazione ed a utilizzare gli stessi solo durante le attività individuate al precedente art.2 ed autorizzate dagli organi sociali competenti.

2. I soci hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

- a partecipare all'Assemblea;

- di voto (esclusi i soci minorenni);

- ad accedere alle cariche associative (esclusi i soci minorenni);

- a prendere visione di tutti gli atti deliberativi, dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenere copia, a seguito di richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo, con preavviso minimo di 15 giorni.

Le quote associative e gli eventuali contributi supplementari sono intrasmissibili, non restituibili e non rivalutabili.

Art. 6 Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

Art. 7 L'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega.

2. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;

b) determina il numero dei membri ed elegge i componenti del Consiglio Direttivo;

c) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;

d) delibera l'esclusione dei soci dell'Associazione;

e) si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati.

3. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttiva almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttiva, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e su ogni altro argomento di carattere straordinario.

5. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttiva o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttiva eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno dieci giorni prima della adunanza, ovvero con comunicazione informatica e/o pubblicazione sul sito Web dell'Associazione contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. In difetto di convocazione

saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

6. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualora sia presente almeno un decimo dei soci intervenuti o rappresentati per delega.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti (con diritto di voto e regolarmente iscritti alla data dell'Assemblea), eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto.

8. I Verbali di ogni Assemblea, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 8 Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a 7 e non superiore a 11 eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati, che non devono avere riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici.

  1. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.

3. Nell'impossibilità di attuare tale modalità il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

4. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 45 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

  1. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Segretario può assumere anche le funzioni di Tesoriere.

6. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo a titolo esemplificativo, al Consiglio:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;

b) predisporre il bilancio;

c) deliberare sulle domande di nuove adesioni;

d) predisporre gli eventuali Regolamenti interni;

e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale;

f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;

g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non spettino all'Assemblea del soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

h) stabilire i criteri per i rimborsi ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione.

7. Il Consiglio Direttivo e' presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

8. Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta cartacea o elettronica, da inviare non meno di cinque giorni prima della data della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

9. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

10. I Verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 9 Il Presidente

1. Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea del soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

4. Il Presidente può essere eletto per non oltre due mandati consecutivi.

Art. 10 Il Segretario e il Tesoriere

Il Segretario può assumere anche la carica di Tesoriere e nello svolgimento di tal funzione può essere coadiuvato da soci competenti in materia. Il Segretario coadiuva il Presidente nei seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del libro dei soci;

- provvede al disbrigo della corrispondenza;

- e’ responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

Il Tesoriere coadiuva il Consiglio Direttivo per quel che attiene alle risorse economiche e al loro utilizzo ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento dei libri contabili istituiti dall'Associazione:

- provvede agli incassi e ai pagamenti, nei limiti attribuitigli dal Consiglio Direttivo;

- provvede alla redazione del rendiconto economico e finanziario annuale da sottoporre al Consiglio Direttivo, il quale provvederà alla stesura definitiva.

Art. 11 Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

Art. 12 Risorse economiche - fondo comune – beni associativi

1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative;

- contributi di privati;

- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- donazioni e lasciti testamentari;

- attività di raccolta fondi, come previsto dall'art.6 del D. Lgs. 117/2017;

- rimborsi derivanti da convenzioni;

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

2) Il fondo comune costituito — a titolo esemplificativo e non esaustivo — da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

3) L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Tale termine è prorogabile al 30 giugno quando specifiche esigenze lo rendano strettamente necessario.

4) I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 13 Convenzioni

1. Le convenzioni tra l’Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56, comma 1 del D. Lgs. 117/2017, sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’Associazione.

Art. 14 Norme finali

1. La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l’associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita entro 30 giorni al giudizio di tre arbitri di indubbia esperienza ed integrità morale, scelti anche tra i non soci, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Presidente del Coordinamento Provinciale del Volontariato di Protezione Civile di Forlì – Cesena avrà l'onere di eseguire la nomina del terzo arbitro. I tre arbitri avranno 60 giorni per esprimere, senza formalità di procedura, un giudizio unico, imparziale e definitivo in merito alla controversia.

2. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea delibererà in merito alla devoluzione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione. Tutti i beni residui al termine delle operazioni di liquidazione saranno devoluti ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, salvo diversa destinazione imposta per legge, secondo quanto previsto dall'art.9 del D.Lgs 117/2017.

Art. 15 Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice del Terzo Settore, al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 16 Norme transitorie

Lo Satuto, modifica di quello siglato dai Soci Fondatori e secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell’Assemblea.

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l’iscrizione o migrazione dell’Associazione nel medesimo, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l’Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell’approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

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Il presente Statuto è stato approvato dai soci dell'Associazione nell'Assemblea Straordinaria in data 02 Aprile 2019

 
Associazione di Volontariato PROTEZIONE CIVILE PREDAPPIO ODV

Iscritta al Registro Provinciale del Volontariato con delibera n° 1018 del 08/04/2014

Iscritta all'Elenco Regionale del Volontariato di Protezione Civile con Prot. N° 42739 del 23/04/2014

C.F. 92082540409   IBAN IT45 K030 6967 9541 0000 0002 939

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